Diritto e comunicazione B. Diritto d'autore

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1. Comunicazione e diritto di autore: inquadramento preliminare dei rapporti e definizioni giuridiche

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Il diritto di autore, inteso come tutela delle creazioni intellettuali degli ambiti scientifico, letterario, musicale, delle arti figurative, dell’architettura, del teatro, della cinematografia – facendo riferimento alla elencazione di cui all’art. 2575 cod. civ., ripresa in forma pressoché identica dall’art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore – qualunque ne sia il modo e la forma di espressione, ha un rilievo inevitabilmente incidente con l’esercizio dell’attività di comunicazione sociale e di informazione: da un lato, infatti, la protezione delle opere dell’ingegno deve riguardare anche quel particolare prodotto della creatività intellettuale costituito dalla manifestazione del pensiero a scopo informativo, garantendone appunto le peculiarità; d’altro lato, lo stesso sistema di tutela costituisce un limite alla divulgazione, dovendo l’attività di informazione rispettare i diritti degli autori di opere tutelate.
La rilevanza del diritto di autore nei suoi diversi profili, tra l’altro, appare testimoniata dalle molteplici Convenzioni internazionali in materia ratificate dall’Italia, e dagli atti normativi comunitari che hanno di volta in volta modificato ed esteso la relativa tutela. A titolo di esemplificazione, non esaustiva, si ricordano la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, nel testo modificato a Parigi nel 1971; la Convenzione universale sul diritto di autore, rivista a Parigi il 24 luglio 1971; le Direttive del Consiglio delle Comunità Europee: n. 92/100/CEE del 19 novembre 1992, relativa, tra l’altro, a diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e n. 93/98/CEE del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto di autore e diritti connessi.
Appare, dunque, necessario all’approfondimento degli aspetti specificamente applicabili alla attività di comunicazione sociale un inquadramento preliminare del sistema di protezione delle creazioni intellettuali, suscettibile di conformazioni differenziate in base al presupposto teorico che ne viene posto a base. L’oggetto della tutela apprestata, infatti, puòvenire in considerazione in primo luogo sotto il profilo della identità dell’opera quale espressione della creatività intellettuale del suo autore: si versa, in tal caso, nella protezione del diritto morale di autore; in secondo luogo, la protezione può concernere il profilo patrimoniale, relativo al diritto esclusivo di fruire dei proventi economici della utilizzazione dell’opera (diritti di utilizzazione economica). I legislatori nazionali hanno scelto di privilegiare ora l’uno, ora l’altro aspetto: così, in Germania prevale la cosiddetta teoria monistica, in base alla quale si ha un unico diritto di autore, composto da entrambi i profili evidenziati, con una prevalenza dell’aspetto morale su quello patrimoniale, che rappresenta il complemento del primo. La teoria del copyright, di matrice anglosassone e nordamericana, invece, appresta una tutela esclusivamente di carattere economico-patrimoniale, disconoscendo valenza giuridica al diritto morale.
In Italia, la legge sul diritto di autore riconosce e tutela entrambi gli aspetti, a condizione che l’opera compresa nell’elenco più sopra riportato – cui devono aggiungersi, in base a una modifica intervenuta nel 1979, le opere fotografiche, distinte dalla semplici fotografie, tutelate dalla stessa legge sotto il profilo dello sfruttamento economico e, in base alla recente modifica del 2000, anche le opere diffuse via satellite da pay-Tv – rivesta i caratteri della creatività e della rappresentatività della sua forma: il che equivale a dire, nel primo caso, che l’opera prodotta attraverso l’esercizio di una attività di lavoro intellettuale deve distinguersi dalle opere preesistenti per il carattere di originalità; e, nel secondo caso, che pur vigendo il principio della libertà della forma dell’opera, tale forma deve comunque essere destinata alla comunicazione del contenuto dell’opera stessa.
In presenza di tali requisiti, dunque, la legge n. 633/1941 attribuisce all’autore la tutela sia della utilizzazione economica sia della paternità intellettuale dell’opera: e va rilevato come i diritti patrimoniali siano soggetti a limiti di durata, mentre la protezione degli interessi personali e morali persiste anche successivamente alla eventuale cessione o alla estinzione di quelli patrimoniali.
Questi ultimi – aventi a oggetto l’opera come bene economico, e non estendendosi ai dati informativi, alle tesi e alle idee che vi sono contenute – vengono individuati dall’art. 13 della legge nei diritti di riproduzione e trascrizione dell’opera; di esecuzione, recitazione e rappresentazione in pubblico; di diffusione a distanza dell’opera; di elaborazione; di commercializzazione; di traduzione. Si tratta di diritti esclusivi, tra di loro indipendenti, per cui l’esercizio dell’uno non esclude quello degli altri su tutta o su parte dell’opera, e aventi durata determinata per legge in base alle diverse tipologie di opere; essi, tra l’altro, possono essere limitati da esigenze di pubblica informazione, diffusione della cultura e studio: è il caso delle cosiddette utilizzazioni libere, o delle licenze legali per la riproduzione di opere specifiche.
In un’epoca caratterizzata dalla generalizzazione delle tecnologie a uso personale e familiare, che consente agevolmente la riproduzione non soltanto di testi scritti, ma anche di supporti magnetici, e la conseguente diffusione, la disciplina dei diritti di utilizzazione economica assume una rilevanza fondamentale: ed è per questo che in ambito internazionale e transnazionale si è avvertita l’esigenza di specificare l’applicabilità delle norme in materia di diritto di autore alla radiodiffusione via satellite e via cavo, e di disporre una armonizzazione delle disposizioni nazionali (cfr. Convenzione Europea; Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 93/83/CEE del 27 settembre 1993 per il coordinamento di disposizioni in materia di diritto di autore e diritti connessi applicabili alla trasmissione via satellite e alla distribuzione via cavo).
Nell’ambito, poi, di una distinzione ispirata, come si è visto, alla concezione dualistica del diritto di autore, in cui alla facoltà di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno si contrappongono le istanze di tutela della personalità dell’autore, estrinsecata nella creazione intellettuale, il diritto morale impedisce atti di terzi che, più che ledere la libertà dell’autore, incidono sul rapporto ideale fra questi e l’opera. L’art. 20 della legge sul diritto di autore articola concretamente il diritto morale nei singoli diritti di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera, e a ogni atto a danno dell’opera stessa che sia lesivo dell’onore e della reputazione dell’autore; di rivendicare la paternità dell’opera e, nel caso di opera anonima, di rivelarla; di inedito e di determinazione dei limiti della pubblicazione; di ritiro dal commercio per gravi ragioni morali.
La legge individua, inoltre, un soggetto pubblico (la SIAE, Società Italiana Autori Editori) attributario di poteri autorizzatori e di percezione dei diritti economici per le utilizzazioni di opere a esso affidate.
La previsione di tutela per entrambi gli aspetti del diritto di autore comporta, evidentemente, anche la predisposizione di un apparato sanzionatorio: che mentre nel caso dei diritti di utilizzazione economica ha natura risarcitoria, nella ipotesi di violazione dei diritti morali si spinge fino alla previsione di una fattispecie di reato penale, il plagio-contraffazione, articolata in due forme: una, più semplice, la contraffazione, costituita dalla appropriazione degli elementi creativi dell’opera preesistente; l’altra, complessa, in cui alla integrazione dei requisiti della contraffazione si aggiunge anche una mendace attribuzione di paternità.

2. La tutela dell’opera giornalistica

Sinteticamente focalizzata la disciplina del diritto di autore, si tratta ora di individuare le forme di tutela apprestate in materia alla componente attiva del rapporto di comunicazione sociale.
Risulta di fondamentale importanza, ai fini della configurazione dell’opera giornalistica come opera dell’ingegno, e della conseguente determinazione dei limiti di applicabilità alla informazione delle norme a tutela delle creazioni intellettuali, la definizione del concetto di creatività giornalistica rispetto a quella che presiede alle altre opere dell’ingegno.
Secondo una elaborazione dottrinale, la cronaca, in quanto priva dell’elemento di originalità che presiede alla manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 della Costituzione, sarebbe senz’altro esclusa dalla tutela del diritto di autore, mentre la critica, quando è integrata da un lavoro creativo di elaborazione e interpretazione della notizia, può assurgere alla qualifica di opera dell’ingegno, ed è dunque assistita dalle norme a tutela del diritto di autore.
L’elemento distintivo fra l’opera giornalistica e l’opera dell’ingegno è in primo luogo l’obbligo di rispetto della verità storica, cui solo la prima è assoggettata; e in secondo luogo, la necessità che l’operatore di comunicazione sociale adegui la propria attività al soddisfacimento dell’interesse generale alla pubblica informazione e alla correttezza nei confronti della pubblica opinione.
Per la legge n. 633/1941, i giornali e le riviste sono qualificati opere collettive, "costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine" (art. 3, l. cit.). Autore dell’opera collettiva è considerato "chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa" (art. 7), ossia, nel caso di specie, il direttore, mentre il diritto di utilizzazione economica è attribuito all’editore, salvo patto contrario (art. 38). L’ultima disposizione, però, si riferisce solo alla utilizzazione del prodotto compiuto, mentre nell’attività di informazione sono individuabili delle fasi, schematizzate nei momenti dell’acquisizione dei dati, di interpretazione degli stessi, di elaborazione e formazione del messaggio e infine di diffusione e comunicazione al pubblico. Nella fase acquisitiva non si ravvisano elementi di elaborazione creativa: pertanto, si rende necessaria una tutela di carattere meramente concorrenziale in materia di riproduzione di notizie e informazioni, stabilendosi (art. 101, co. 2, lett. a), l. 633/1941) un termine di sedici ore dalla pubblicazione della notizia, prima del quale viene considerata abusiva ogni riproduzione dell’informazione da parte di una impresa di diffusione diversa da quella che l’abbia pubblicata per prima.
La fase interpretativa dei dati posti a base della informazione, invece, può venire in rilievo sotto il profilo della disciplina del diritto di autore nel caso in cui sia ravvisabile una attività di riespressione del materiale di base in forma letterariamente significante, come nel caso di attività di recensione o di critica: in tali ipotesi, si versa nella ipotesi di elaborazioni di carattere creativo, tutelate dagli articoli 4 e 18, co. 2, l. 633/1941.
Ma è la fase di elaborazione che presenta i maggiori risvolti di rilevanza in materia di creatività, soprattutto in quanto l’art. 41 della legge sul diritto di autore attribuisce al direttore del giornale o della rivista la facoltà, senza pregiudizio del diritto morale di autore, di apportare modificazioni di forma all’articolo per uniformarlo alla formula (la natura e i fini, art. 41 cit.) del giornale, quando l’articolo sia firmato; nel caso in cui non debba esserne menzionato l’autore, tale facoltà è estesa sino alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
La posizione del direttore è una posizione soggettiva esclusiva di utilizzazione delle energie intellettuali concorrenti alla realizzazione del giornale, in quanto egli concentra funzioni di scelta, coordinamento, organizzazione e direzione. In base alla configurazione del ruolo di direttore, possono distinguersi due specie di creatività giornalistica: la prima, avente natura collettiva, risulta dalla somma dei singoli apporti di tutto il corpo redazionale qualificabili come creativi, e si riferisce a problematiche di carattere organizzatorio concernenti le esigenze di coordinamento fra l’attività creativa e gli obiettivi dell’impresa editrice; la seconda, propria dei singoli giornalisti, è relativa alla composizione vera e propria dell’articolo ed è analoga a quella che presiede alle opere dell’ingegno, in quanto caratterizzata da un elemento di intellettualità specifica proprio degli apporti individuali.
La legge sul diritto di autore, poi, in relazione a casi specifici detta norme relativamente all’ipotesi di articolo composto da persona estranea alla redazione (art. 39): se l’autore non riceve notizia dell’accettazione dell’articolo entro un mese dall’invio o la riproduzione non avviene entro sei mesi dalla notizia dell’accettazione, l’autore riprende il diritto di disporne liberamente. Se, invece, si tratta di un articolo del redattore, il direttore può stabilire il differimento della pubblicazione in termini anche superiori a quelli indicati, salvo il diritto del redattore, dopo sei mesi dalla consegna, di pubblicare l’articolo in altro medium, o, se si tratta di articolo di giornale, di riprodurlo in volume o per estratto separato.
Nell’ultima fase dell’attività di informazione, quella della mediazione comunicativa, il mezzo di comunicazione si personalizza attraverso la creatività informativa, che si caratterizza attraverso elementi specifici quali linea editoriale, taglio, tono, stile, target di destinazione. Tale creatività trova, di nuovo, una tutela di carattere concorrenziale: oltre al regime di riproduzione delle notizie, disposto dall’art. 101 citato, vanno ricordati la protezione del titolo (distinto dalla testata, che è invece tutelata come elemento distintivo sotto il profilo della concorrenza leale) e delle rubriche intese come segno di individuazione analogo al titolo (art. 100 l. 633/1941), e il divieto dell’imitazione dell’aspetto esteriore grafico dell’opera (art. 102, entro il cui ambito di tutela rientra la testata).
Occorre sottolineare, tuttavia, come il rapporto fra diritto di autore e opera giornalistica si riveli complesso, anche in relazione alle implicazioni delle relazioni multilaterali fra direzione del medium e impresa editrice da un lato e redattori d’altro lato. Il problema è assai discusso, in particolare sotto il profilo della necessità di una revisione della legge del 1941 che attribuisca al giornalista almeno la tutela di un copyright, a fronte del potere di modificazione attribuito al direttore: riconoscendosi, ormai unanimemente, all’opera giornalistica il carattere di originalità e creatività, quest’ultima individuabile nella particolare vocazione comunicativa e informativa, che costituisce anche la specifica destinazione, di rappresentazione intellettuale.

3. Diritto di autore e libertà di espressione

Un secondo aspetto problematico del rapporto fra diritto di autore e attività di informazione-comunicazione è rappresentato dai limiti che la libertà di informazione incontra nella divulgazione delle creazioni intellettuali, ossia, in altri termini, della legittimità costituzionale della proprietà letteraria in relazione all’art. 21 Cost., soprattutto nella determinazione dei limiti entro cui è ammessa la divulgazione dell’opera dell’ingegno, e oltre i quali è configurabile il plagio.
La Corte Costituzionale, a tale proposito, con la sentenza n. 38 del 1973 ha affermato non porsi una questione di legittimità costituzionale, in quanto le norme sulla proprietà intellettuale tendono alla tutela di diritti patrimoniali, e non alla limitazione dell’espressione del pensiero: pertanto, non sussiste plagio quando, menzionato il nome dell’autore e mancando del tutto il fine di sfruttamento patrimoniale dell’opera dell’ingegno, venga posta a base della manifestazione del pensiero una altrui creazione intellettuale.
Il problema non è irrilevante, se si riflette sull’importanza del bilanciamento fra interesse della collettività a conoscere i contenuti dell’opera dell’ingegno e interessi dell’autore. A tale proposito, oltre al già citato obbligo di citare la fonte, va dato conto dell’orientamento giurisprudenziale che – oltre alle libere utilizzazioni di articoli, discorsi, brani a scopo di critica – consente utilizzazioni giornalistiche di opere dell’ingegno quando non costituiscano una forma di concorrenza economicamente rilevante. In termini pratici, il diritto di autore tutela la forma espressiva dell’opera dell’ingegno, che resta di esclusiva disponibilità dell’autore, ma non sul contenuto intellettuale, che invece, per esigenze di progresso della cultura e delle scienze, deve poter essere posto a disposizione di tutti.
Peraltro, se da un lato la Corte Costituzionale, come si è più sopra ricordato, ha affermato che il diritto di autore non può costituire limite alla libertà di espressione, d’altro lato alcuni giudici di merito hanno sostenuto non potersi configurare il diritto di cronaca come limite al diritto di autore in quanto tale limite non è previsto dalla legge: di conseguenza, la demarcazione dei due diritti, allo stato, risulta sostanzialmente rimessa al prudente apprezzamento dei giudici di merito, pur se in dottrina è stato fatto rilevare come nel momento di utilizzazione dell’opera, complicandosi il rapporto autore-utilizzatore-pubblico, debbano in qualche modo essere sacrificati gli interessi dei primi due sul piano della diffusione culturale dell’opera, mentre intatti devono restare quelli, propri dell’autore, relativi alla utilizzazione economica.

G. Votano

Bibliografia

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Note

Come citare questa voce
Votano Giulio , Diritto e comunicazione - B. Diritto d'autore, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (28/03/2024).
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