Pubblicità redazionale

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È una forma diffusa di pubblicità occulta, che si presenta come un normale pezzo (apparentemente) giornalistico, firmato da un giornalista. Essa trae in inganno il lettore o l’ascoltatore sulla sua natura e non gli consente di recepirla come comunicazione di parte a carattere commerciale. È vietata, insieme a ogni altra forma di pubblicità occulta, dai codici deontologici giornalistici e pubblicitari e anche da norme di legge: in Italia dal Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, col quale è stata data attuazione alla Direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole. Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità), cui compete l’applicazione del Decreto, per giungere a una decisione di condanna non è sempre necessario accertare un rapporto di committenza tra impresa, il cui prodotto viene pubblicizzato in modo non ‘trasparente’, e proprietario del mezzo di diffusione. La necessità di tale accertamento viene meno quando lo scopo promozionale può essere desunto da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, da analizzare contemperando, da un lato, la tutela dei consumatori e dei concorrenti contro pubblicità non palesi e, dall’altro, la tutela del diritto, costituzionalmente riconosciuto, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nell’ambito di un’attività giornalistico-informativa. (Pubblicità.; Deontologia della comunicazione D. Deontologia della pubblicità)

A. Z.

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Pubblicità redazionale, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (28/03/2024).
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