Garante per la radiodiffusione e l'editoria

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È una autorità introdotta dal legislatore del sistema radiotelevisivo (legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 6) con funzioni prevalentemente di vigilanza sul settore della comunicazione attraverso media elettronici: e la scelta, se sotto il profilo formale risponde a una esigenza avvertita con sostanziale uniformità dai vari ordinamenti nazionali, sia continentali, sia extraeuropei, nell’affidare ad autorità indipendenti il governo del settore delle comunicazioni elettroniche, in via sostanziale la distingue in maniera netta dalle altre autorità.
La prima caratteristica peculiare è rappresentata dalla sua configurazione monocratica, che la differenzia anche da altre autorità amministrative indipendenti dell’ordinamento italiano, istituite in forma collegiale, e in particolare dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale peraltro il G. è accomunato dalle attribuzioni di garanzia in materia di prevenzione delle posizioni dominanti e monopolistiche nel settore della comunicazione, che la predetta autorità svolge invece in via generale con riferimento al mercato economico ( Antitrust).
Il secondo connotato distintivo è costituito dalle attribuzioni: pur essendo depositario della funzione di vigilanza in materia di concorrenza nel settore delle comunicazioni di massa, il G. non può essere definito l’organo di governo del sistema in quanto privo del potere di gestione dello spazio di trasmissione (le frequenze hertziane), attribuito al Ministro delle Comunicazioni (già delle Poste e Telecomunicazioni), il quale rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva, sia nazionale, sia locale.
Le funzioni del G., dunque, sono le seguenti. Un primo gruppo concerne la garanzia del mercato della comunicazione, nella duplice accezione della trasparenza (con la tenuta del registro nazionale della stampa e di quello delle imprese radiotelevisive, e le attività di raccolta dei documenti economico-finanziari delle imprese operanti in tale comparto) e del pluralismo, con le funzioni di controllo sul rispetto dei limiti di concentrazione monomediale e multimediale.
Un secondo gruppo riguarda, invece, la vigilanza sul contenuto e sulla forma delle trasmissioni radiotelevisive: sono riconducibili a tali disposizioni le sanzioni in materia di violazione dei limiti di affollamento pubblicitario, della durata minima giornaliera e settimanale delle trasmissioni, dell’obbligo di trasmettere notiziari di informazione.
Il G. ha, altresì, funzioni in materia di regolamentazione della comunicazione politica (informazione, propaganda, pubblicità) in periodo di campagne elettorali; vigila sulla rilevazione e sulla pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti; determina le opere di alto valore artistico e le trasmissioni di carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie; infine, può essere richiesto di pronunciarsi su ipotesi di mancata diffusione di rettifiche radiotelevisive, il che dà luogo a uno specifico procedimento sanzionatorio.
La legge 31/7/1997, n. 249, nell’istituire l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha trasferito integralmente le competenze del Garante a tale Autorità Collegiale, che assomma competenze in materia di comunicazioni radiotelevisive e di telecomunicazioni ( Autorità).

G. Votano

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Note

Come citare questa voce
Votano Giulio , Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (28/03/2024).
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