Ordine dei Giornalisti

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1. Definizione

Si tratta dell’organismo professionale dei giornalisti italiani. È un ente di diritto pubblico, istituito con la legge n. 69 del 3 febbraio 1963, denominata "Ordinamento della professione giornalistica". Suoi compiti principali sono la tenuta dell’Albo professionale e la disciplina degli iscritti. Più in particolare l’O.d.G. è tenuto per legge a garantire la formazione e l’idoneità di chi accede alla professione, nonché la tutela e il rispetto della deontologia professionale. Di fatto si tratta di uno strumento che consente alla categoria di autogovernarsi e conservare la sua autonomia contro ogni forma di controllo o aggressione dall’esterno o dall’alto. La legge regola inoltre il funzionamento delle strutture (assemblee, esecutivi, presidente, segretario, tesoriere, ecc.) e i rapporti tra Consigli Regionali e Consiglio Nazionale. Infatti l’O.d.G. si avvale di una articolazione regionale e di un organismo nazionale. Tutte le regioni italiane, eccetto il Molise, hanno un proprio consiglio regionale dell’Ordine.

2. L’Albo dei giornalisti

Abbiamo visto come un fondamentale compito dell’O.d.G. sia quello di tenere l’Albo della professione. A esso afferiscono due elenchi principali:
a) i professionisti. Sono i giornalisti che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione. Per accedervi occorre aver compiuto 21 anni; essere iscritto nel registro dei praticanti avendo esercitato la pratica giornalistica per almeno 18 mesi; aver superato la prova di idoneità professionale;
b) i pubblicisti. Sono quei giornalisti che svolgono la propria attività professionale in maniera non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o altri impieghi, quindi in maniera non esclusiva. L’accesso a questo elenco avviene grazie alla certificazione del direttore di testata che comprova l’effettivo svolgimento di un’attività pubblicistica, regolarmente retribuita, da almeno due anni.
Completano il quadro l’elenco dei giornalisti stranieri (professionisti di cittadinanza non italiana che svolgono la loro attività nel nostro Paese) e l’elenco dei direttori responsabili di periodici o riviste tecniche professionali o scientifiche (a eccezione dei giornali sportivi o di materia cinematografica). Quest’ultimo elenco serve a individuare un responsabile per gli eventuali reati commessi attraverso riviste a elevato grado di specializzazione.

3. La pratica professionale e l’esame di idoneità

Come abbiamo visto, l’accesso all’albo dei professionisti richiede alcuni requisiti tassativi. Oltre all’età minima di 21 anni, occorre essere stato iscritto per almeno diciotto mesi nel registro dei praticanti. A questo registro si può accedere non prima di aver compiuto 18 anni. Occorre poi svolgere pratica giornalistica per un periodo di almeno diciotto mesi in un quotidiano, nei servizi giornalistici della radio o della Tv, nelle agenzie quotidiane di stampa a diffusione nazionale. È però necessario che in queste testate giornalistiche lavorino almeno quattro giornalisti professionisti con mansioni di redattore ordinario. Tale numero sale a sei se si svolge il praticantato in un periodico nazionale. A conclusione del periodo di pratica, all’aspirante professionista è richiesto il superamento di un esame di idoneità professionale. Si tratta di una prova nazionale, da svolgersi a Roma, consistente in uno scritto e in un orale, davanti a una commissione esaminatrice composta da un magistrato di Corte d’Appello, da uno di Tribunale e da cinque giornalisti iscritti all’O.d.G. da almeno dieci anni. Il praticantato e l’esame di idoneità ottemperano a uno dei doveri più importanti richiesti dalla legge all’O.d.G.: quello di formare la categoria professionale dei giornalisti. Tale dovere viene adempiuto anche attraverso la pubblicazione di libri e manuali per lo studio e l’aggiornamento, o attraverso l’organizzazione di corsi per la formazione permanente degli iscritti all’O.d.G.

4. La ‘novità’ delle Scuole di Giornalismo

Per adempiere il suo dovere di formazione, per superare le tradizionali critiche sul livello di preparazione della categoria e anche per favorire le nuove modalità di accesso alla professione, l’O.d.G. ha incoraggiato e promosso la nascita di una piccola rete di Scuole di Giornalismo. Il primo passo è stato compiuto nel 1987 dall’Ordine Regionale della Lombardia, che ha avviato l’attività dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano. Sulla base di questa esperienza, il Consiglio Nazionale dell’O.d.G. ha varato nel 1988 un "Quadro di indirizzi e condizioni" – successivamente aggiornato – per il riconoscimento di strutture scolastiche la cui frequenza sostituisce a tutti gli effetti i diciotto mesi di praticantato. Le nuove scuole devono avere un corpo docente formato da accademici e giornalisti professionisti; un accesso con prova selettiva e a numero chiuso; la conformità al ‘Quadro di indirizzi e condizioni’ varato dall’Ordine. Nascono, così, le scuole di Urbino (1989), Bologna (1990), Perugia (1992), la cui frequenza dà diritto a sostenere l’esame di idoneità professionale. Analogo riconoscimento è stato esteso anche alle Scuole di Giornalismo delle Università Cattolica di Milano, Luiss di Roma, Roma Tor Vergata e Roma Lumsa. L’O.d.G. concederà gradualmente analogo trattamento anche ai corsi di laurea in giornalismo con i requisiti di idoneità.

5. La deontologia professionale

All’O.d.G. è attribuito il compito di tutelare e garantire il rispetto delle regole deontologiche della professione. Alla deontologia della comunicazione si riferisce l’articolo 2 della legge istitutiva dell’O.d.G. per il quale è "diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata all’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti e la fiducia tra la stampa e i lettori". La tutela delle regole deontologiche avviene con pronuncia dei consigli regionali, contro le quali è possibile il ricorso al Consiglio Nazionale dell’Ordine. Le possibili sanzioni disciplinari, comminate a seconda della gravità dei fatti contestati, sono le seguenti: avvertimento, censura, sospensione, radiazione. La ‘giurisprudenza’ dell’O.d.G. ha riguardato inizialmente episodi interni alla categoria come litigi tra giornalisti, omissioni dei direttori, e così via. Più di recente si è notata una crescente attenzione alla tutela deontologica, con l’adozione di numerose delibere riguardanti soprattutto la tutela dei minori e la correttezza dell’informazione economica. Nel 1998, infine, è stato approvato il "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali" più noto come "Codice sulla privacy".

6. Il dibattito sull’O.d.G.: legittimità costituzionale, accesso alla professione e formazione dei giornalisti.

Diverse sono le critiche mosse da sempre alla opportunità di conservare in Italia un organismo di tutela e di garanzia dei giornalisti. La critica più forte riguarda la presunta incostituzionalità dell’O.d.G. in relazione all’articolo 21 della Costituzione che consente la libera manifestazione del pensiero. È un dubbio che venne sollevato fin dalla Assemblea Costituente e che venne formalizzato in via giurisdizionale dopo l’entrata in vigore della L. 69/63. Esiste, però, una consolidata giurisprudenza che si incardina in alcune sentenze della Corte Costituzionale (la n. 11 del 1968, la n. 71 del 1991, la n. 38 del 1997). Tali sentenze respingono il dubbio di illegittimità costituzionale, ritenendo necessaria una tutela speciale dei giornalisti attraverso un organismo di diritto pubblico che li sottragga alle pressioni del datore di lavoro (editore) e ne salvaguardi il libero esercizio della attività di informazione e di critica. L’O.d.G. si pone altresì come garante della dignità professionale dei giornalisti rispetto alla collettività.
La seconda critica mossa all’O.d.G. riguarda le modalità di accesso alla professione. Si è ritenuto, infatti, che l’O.d.G. non sia in grado di limitare lo strapotere dei grandi gruppi editoriali o dei direttori dei grandi giornali, non riuscendo così a garantire un accesso veramente libero. A questa obiezione la Corte Costituzionale ha risposto che essa non dipende da un difetto di legittimità della legge, ma dalla struttura privatistica in cui si muovono le imprese editoriali.
La terza e ultima critica riguarda il problema della preparazione professionale e culturale dei giornalisti. Si dice che i diciotto mesi di praticantato non bastano; si dice, altresì, che non bastano i due anni di collaborazione coordinata e continuativa per i pubblicisti. Del resto i titoli di studio richiesti sono minimi: per diventare giornalisti basta la scuola media superiore o anche la semplice scuola media se si supera un esame di cultura generale. L’O.d.G. ha tentato di ovviare a queste critiche con l’organizzazione di corsi di preparazione all’esame di idoneità o attraverso pubblicazioni per l’aggiornamento e la formazione. Una strada importante è – come si è detto – quella percorsa con la creazione delle scuole di giornalismo. Si tratta di una risposta concreta ai problemi legati all’accesso alla professione, ma anche a quelli che comporta l’esigenza di una maggiore cultura professionale, tecnica e accademica della categoria.
Un nuovo panorama si apre con la riorganizzazione dell’Università italiana, che prevede una laurea breve triennale, seguita da un biennio di specializzazione. Per quanto riguarda la professione giornalistica diventano specifiche la laurea triennale in scienze della comunicazione e le lauree biennali in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo.

7. Il referendum abrogativo e l’esigenza della riforma

Partendo dalle suddette critiche, è andata progressivamente facendosi strada l’idea di quanti ritengono necessaria e opportuna la soppressione dell’O.d.G. Alcuni auterevoli giuristi (Barile) sostengono non esservi l’esigenza di conoscenze tecniche imprescindibili per l’esercizio della professione giornalistica. Nello stesso modo si considera lecita la collaborazione continuativa e retribuita anche per i non iscritti all’Albo. In questo contesto è nata l’iniziativa dei Club Pannella che, dopo mesi di mobilitazione, concludevano il 6 gennaio 1996 la raccolta delle firme necessarie per il referendum abrogativo dell’O.d.G. Il 30 gennaio dell’anno successivo la Consulta dichiarò ammissibile la consultazione popolare ritenendo l’Ordine non essenziale alla tutela della libertà di espressione di cui all’articolo 21 della Costituzione. Il referendum venne osteggiato dall’O.d.G. che temeva la cancellazione della professione, la caduta di ogni garanzia deontologica, lo strapotere delle imprese editoriali e la fine di un programma di formazione permanente. In Parlamento furono presentati 6 disegni di legge (due dei quali prevedevano l’abolizione dell’Ordine). A sua volta l’Ordine presentò un suo progetto di autoriforma. Al termine di un lungo braccio di ferro non si riuscì a trovare un accordo. Il referendum divenne inevitabile. Ma il 15 giugno del 1997 si presentò alle urne solo il 30% degli aventi diritto al voto. Troppo pochi per raggiungere il quorum di validità (per la cronaca ricordiamo che tra i votanti, il 65% si pronunciò per l’abrogazione dell’Ordine, il 34,5% per il suo mantenimento). Pur risolvendosi con un nulla di fatto, l’esperimento del referendum abrogativo è servito a mettere l’accento sulla necessità di una riforma che lo stesso O.d.G. invoca con forza.

8. I progetti di riforma

Alle Camere sono state presentate tre proposte di riforma.
a) La cosiddetta Passigli, dal nome del senatore della Sinistra Democratica che l’ha articolata nel luglio del 1997, coordinando i testi di altri disegni di legge presentati da diverse forze politiche; la proposta in particolare definisce l’attività giornalistica come il "lavoro intellettuale volto alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli strumenti di informazione" e riconosce pari dignità anche a chi non svolge un lavoro giornalistico dipendente, i cosiddetti free lance)
b) la proposta Mirone, dal nome del sottosegretario che l’ha definita nel luglio del 1998. Si tratta di una proposta di delega al Governo a emanare decreti legislativi per modificare e coordinare la legislazione sulle professioni intellettuali in coerenza con la normativa comunitaria; prevede il libero accesso alla professione, ma con tirocinio ed esame professionale e l’obbligo per ogni Ordine di emanare un Codice deontologico. Di grande rilievo il principio che l’ordinamento professionale è mirato a proteggere non già attività professionali, ma interessi generali, quali pluralismo, concorrenza, rispetto della deontologia, indipendenza e responsabilità del professionista. Sul progetto l’Antitrust ha espresso parere negativo, per i possibili effetti distorsivi del libero mercato, mentre il Governo – sotto le presidenze D’Alema e Amato – ha avviato un confronto con le professioni coinvolte. L’O.d.G., per parte sua, ha convenuto che la strada maestra dell’accesso sia quella universitaria, dopo la riforma che ha introdotto più livelli formativi, laurea triennale, laurea specialistica, master. Il dibattito sulla figura professionale del giornalista resta aperto;
c) un’ulteriore proposta di articolato per la riforma delle professioni è stata presentata dall’ex ministro della Giustizia, on. Fassino. Per la discussione alla Camera la parola è passata alla legislatura 2001.

Bibliografia

  • ABRUZZO Franco, Codice dell'informazione e della comunicazione, Centro di documentazione giornalistica, Roma 2006.
  • VIALI Antonio - FAUSTINI Gianni, La professione del giornalista e il suo ordinamento, Ordine dei giornalisti. Consiglio Nazionale, Roma 1992.

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Note

Come citare questa voce
Preziosi Antonio , Faustini Gianni , Ordine dei Giornalisti, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (19/03/2024).
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